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STATUTO DEL TEAMBUSTOBIKE

Associazione Sportiva Dilettantistica

 Art.   1

COSTITUZIONE, SCOPI e SEDE

  1. E’ costituita a norma degli Artt. 36 e segg. C.C. l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata TEAM BUSTO BIKE A.S.D.,in seguito per brevità definita l’Associazione, con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni del settore organizzate dagli Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che si intende realizzare.

  2. Oltre all’organizzazione e alla partecipazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

  3. L’Associazione ha sede in Busto Arsizio in Via Pallanza, 40, ed ha come colori sociali il BIANCO il ROSSO e l’AZZURRO.

  4. L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

  5. L’attività dell’Associazione è regolata dagli artt. 36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti dello Stato. Sussiste inoltre l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e dell’Ente di promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi.

Art.   2

DURATA

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

     

   Art.   3

SOCI e RELATIVI DIRITTI e DOVERI

  1. I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all’attività associativa ed in particolare alla pratica dello sport.

  2. Chi intende diventare socio deve rivolgersi al Consiglio Direttivo, che, di fatto, è deputato a deliberare in merito. L’associato è considerato tale a fronte di parere favorevole del Consiglio Direttivo e a fronte del versamento della quota associativa.

  3. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

  4. Nelle assemblee a ciascun socio spetta 1 (uno) voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e, all’atto della convocazione, sia in regola con il pagamento della quota associativa. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art.   4

ORGANI ASSOCIATIVI

  1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

Art.   5

ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea dei soci è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
  2. Assemblea dei soci avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
  3. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per 4 (quattro) anni.
  4. importo delle quote associative, redige il rendiconto consuntivo, predispone i programmi agonistici, stabilisce trofei e premiazioni.
  5. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta da almeno due consiglieri. In ogni caso a cadenza bimestrale lo stesso è comunque convocato.
  6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di numero pari durante le riunioni di Consiglio il voto del Presidente in carica, o in sua assenza del Vice-Presidente, vale doppio.
  7. esclusione dei soci.
  8. Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
  9. Assemblea per sostituirli; in questo caso i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  10. E’ stabilito che le cariche sono le seguenti: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere, Magazziniere e n. 2 Consigliere Semplice. Saranno poi identificate figure che collaboreranno con l’Associazione ma a margine del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.

 

Art. 6

PRESIDENTE: COMPITI e INCARICHI

 

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. La durata del suo incarico è pari alla durata del Consiglio Direttivo (Art. 7 comma 2) salvo scioglimento del Direttivo stesso prima dei termini della sua naturale scadenza.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

3. Il Presidente può designare il Vice-Presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di comprovato impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vice-Presidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo nei successivi 30 giorni.

 

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) componenti fino ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti dall’Assemblea. La determinazione in aumento del numero di consiglieri è atto assembleare che deve precedere l’elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

 

Art. 8

PATRIMONIO e RISORSE FINANZIARIE

 

1. Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:

 -quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

 -proventi derivati da attività sportive svolte dall’Associazione;

 -sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni e Associazioni;

 -eredità o legati;

 -proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

 -erogazioni liberali degli associati e da eventuali donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, Enti pubblici e privati.

 

 

Art. 9

ESERCIZIO SOCIALE

 

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2. E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e che l’Assemblea ordinaria dei soci deve approvare entro 2 (due) mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

 

 

Art. 10

SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE

 

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2. Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall’Ente al quale l’Associazione è affiliata.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

5. Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario, Enti o persone che hanno particolarmente meritato nei confronti dell’Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione ma non di voto nelle assemblee.

6. L’ammontare della quota associativa e determinato dal Consiglio di anno in anno. La stessa quota deve essere versata entro e non oltre l’ultimo giorno del secondo mese di ogni anno.

7. La quota sociale non è trasmissibile, a eccezione del trasferimento per causa di morte. E’ esclusa la rivalutabilità della quota.

8. Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche, previa segnalazione scritta al Presidente in carica 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo. Ogni quadriennio l’Assemblea dei soci procederà all’elezione dei nuovi consiglieri per il quadriennio a venire e così di seguito per periodi di pari durata.

9. Il socio cessa di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

 a) dimissioni volontarie;

 b) morosità protrattasi per oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annuale (art.3 punto 6.);

 c) per gravi motivi con decisione del Consiglio Direttivo per aver commesso azioni disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione

 

 

Art. 11

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

1. Le controversie tra i soci, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo l’arbitro sarà scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell’Ente al quale l’Associazione è affiliata.

IL PRESIDENTE (Sig. Candiani Angelo)

IL VICE-PRESIDENTE (Sig. Crespi Daniele)